Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 1132 del 02/08/1952 (Pubblicata nella G.U. del 8 settembre 1952)
Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli istituti medi di istruzione e aumento della tassa di abilitazione.
Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli istituti medi di istruzione e aumento della tassa di abilitazione.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Ogni Commissione giudicatrice dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti di istruzione media dispone complessivamente di cento punti, dei quali 75 sono attribuiti alle prove di esame e 25 ai titoli, nonche' di 15 punti supplementari per i titoli di cui al n. 4 dell'annessa tabella. Il numero dei punti da assegnare ai concorrenti non puo' superare il limite massimo di 100. Quando si tratta di semplice esame di abilitazione, la Commissione dispone solo dei 75 punti riservati alle prove di esame. Nella sua prima adunanza, la Commissione ripartisce i punti tra le singole prove di esame. Determina altresi', i punteggi da attribuire ai singoli titoli, per le categorie e nei limiti previsti dall'annessa tabella di valutazione. La ripartizione e' subito resa nota mediante affissione all'albo dei Ministero della pubblica istruzione ed e' riportata, con le opportune motivazioni, nel verbale della predetta adunanza e nella relazione finale. Nella partecipazione di ammissione alle prove orali e' data comunicazione del voto riportato nelle prove scritte o grafiche. I titoli sono valutati prima delle prove orali e pratiche, limitatamente ai concorrenti che vi si siano stati ammessi. Compiuta la valutazione dei titoli, la Commissione attribuisce, entro il limite dei cento punti di cui al primo comma del presente articolo, il punteggio riservato per i titoli supplementari, da un minimo di 1 ad un massimo di 15, secondo l'annessa tabella. Ogni giorno, alla chiusura delle operazioni relative alle prove orali o pratiche, la Commissione comunica ai candidati, che in quel giorno hanno sostenuto le prove medesime, la votazione conseguita.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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