Legge Ordinaria n. 1132 del 02/08/1952 (Pubblicata nella G.U. del 8 settembre 1952)
Criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi a cattedre d'insegnamento negli istituti medi di istruzione e aumento della tassa di abilitazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ogni  Commissione  giudicatrice  dei  concorsi-esami  di  Stato per
l'insegnamento   negli   istituti   di   istruzione   media   dispone
complessivamente  di  cento  punti, dei quali 75 sono attribuiti alle
prove  di esame e 25 ai titoli, nonche' di 15 punti supplementari per
i titoli di cui al n. 4 dell'annessa tabella.
  Il  numero  dei punti da assegnare ai concorrenti non puo' superare
il limite massimo di 100.
  Quando  si tratta di semplice esame di abilitazione, la Commissione
dispone solo dei 75 punti riservati alle prove di esame.
  Nella  sua prima adunanza, la Commissione ripartisce i punti tra le
singole  prove di esame. Determina altresi', i punteggi da attribuire
ai   singoli   titoli,   per  le  categorie  e  nei  limiti  previsti
dall'annessa tabella di valutazione.
  La  ripartizione  e'  subito resa nota mediante affissione all'albo
dei  Ministero  della  pubblica  istruzione  ed  e' riportata, con le
opportune  motivazioni,  nel  verbale della predetta adunanza e nella
relazione finale.
  Nella  partecipazione  di  ammissione  alle  prove  orali  e'  data
comunicazione del voto riportato nelle prove scritte o grafiche.
  I  titoli  sono  valutati  prima  delle  prove  orali  e  pratiche,
limitatamente ai concorrenti che vi si siano stati ammessi.
  Compiuta  la  valutazione  dei  titoli, la Commissione attribuisce,
entro  il  limite  dei cento punti di cui al primo comma del presente
articolo,  il  punteggio  riservato per i titoli supplementari, da un
minimo di 1 ad un massimo di 15, secondo l'annessa tabella.
  Ogni  giorno,  alla  chiusura  delle operazioni relative alle prove
orali  o  pratiche, la Commissione comunica ai candidati, che in quel
giorno hanno sostenuto le prove medesime, la votazione conseguita.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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