Legge Ordinaria n. 116 del 01/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 18 marzo 1952)
Modificazioni alla legge 13 marzo 1950, n. 120, recante norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da Enti locali (I.N.A.D.E.L.).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della. Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'art. 7 della legge 13 marzo 1950, n. 120, e'
sostituito dal seguente:
  "Contro  i  provvedimenti  dell'Istituto nazionale assistenza per i
dipendenti   da   Enti   locali,  concernenti  la  concessione  delle
prestazioni  sanitarie, e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla
comunicazione  all'interessato dei provvedimenti stessi, al Consiglio
di  amministrazione dell'Istituto, che decide, in via definitiva, nei
novanta  giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La
mancata   decisione   in  tale  termine  importato  accettazione  del
ricorso".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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