Legge Ordinaria n. 1181 del 02/08/1952 (Pubblicata nella G.U. del 18 settembre 1952)
Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennita' degli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogato  fino al 31 dicembre 1952 il termine stabilito con la
legge  7  dicembre  1951,  n.  1617,  per  il versamento al Fondo per
l'indennita'  agli  impiegati  da  parte  dei datori di lavoro, degli
accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e
per  l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione,
previsto   dall'art.   5  dello  stesso  decreto,  alle  disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.
 

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