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Legge Ordinaria n. 1305 del 02/08/1952 (Pubblicata nella G.U. del 17 ottobre 1952 (suppl. ord.))
Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare le
seguenti Convenzioni internazionali del lavoro:
    1)  Convenzione  n.  3  concernente l'impiego delle donne prima e
dopo il parto - Washington, 29 novembre 1919.
    2)  Convenzione  n.  13  concernente l'impiego della biacca nella
pittura - Ginevra, 19 novembre 1921.
    3)  Convenzione  n.  39  concernente l'assicurazione obbligatoria
sulla vita, dei salariati di imprese industriali e commerciali, delle
professioni   libere,  nonche'  dei  lavoratori  a  domicilio  e  del
personale addetto ai lavori domestici - Ginevra, 29 giugno 1933.
    4)  Convenzione  n.  40  concernente l'assicurazione obbligatoria
sulla  vita dei salariati delle imprese agricole - Ginevra, 29 giugno
1933.
    5)  Convenzione  n. 42 concernente il risarcimento delle malattie
professionali - Ginevra, 21 giugno 1934.
    6) Convenzione n. 44 sulla disoccupazione involontaria - Ginevra,
23 giugno 1934.
    7) Convenzione n. 45 concernente l'impiego delle donne nei lavori
sotterranei  nelle  miniere  di  ogni  categoria - Ginevra, 21 giugno
1935;
    8)  Convenzione  n.  48  concernente  la  creazione  di un regime
internazionale  di  conservazione  del  diritto  delle  assicurazioni
invalidita',; vecchiaia e morte - Ginevra, 22 giugno 1935.
    9)  Convenzione  n.  52  concernente  le  ferie  annuali pagate -
Ginevra, 24 giugno 1936.
    10)   Convenzione  n.  53  concernente  il  minimo  di  capacita'
professionale  dei capitani e degli ufficiali della Marina Mercantile
- Ginevra, 24 ottobre 1936.
    11)  Convenzione  n. 55 concernente le obbligazioni dell'armatore
in caso di malattia, di infortunio e di morte di marittimi - Ginevra,
24 ottobre 1936.
    12)  Convenzione  n. 58 che fissa l'eta' minima di ammissione dei
fanciulli al lavoro marittimo - Ginevra, 24 ottobre 1936.
    13)  Convenzione  n. 59 che fissa l'eta' minima di ammissione dei
fanciulli ai lavori industriali - Ginevra, 22 giugno 1937.
    14)  Convenzione  n.  60  concernente  l'eta'  di  ammissione dei
fanciulli ai lavori non industriali - Ginevra. 22 giugno 1937.
    15)  Convenzione n. 68 concernente l'alimentazione ed il servizio
di mensa a bordo delle navi - Seattle, 27 giugno 1946.
    16)  Convenzione  n.  69  concernente  il  diploma  di  capacita'
professionale dei cuochi di bordo - Seattle, 27 giugno 1946.
    17)  Convenzione n. 73 concernente l'esame medico dei marittimi -
Seattle, 29 giugno 1946.
    18)  Convenzione  n.  77  concernente l'esame medico di idoneita'
all'impiego  nelle  industrie  dei  fanciulli  e  degli adolescenti -
Montreal, 1 novembre 1946.
    19)  Convenzione  n.  78  concernente l'esame medico di idoneita'
all'impiego   nei  lavori  non  industriali  dei  fanciulli  e  degli
adolescenti - Montreal, 1 novembre 1946.
    20)  Convenzione  n.  79  concernente  la  limitazione del lavoro
notturno dei fanciulli e degli adolescenti nei lavori non industriali
- Montreal, 1 novembre 1946.
    21)   Convenzione   n.  81  concernente  l'ispezione  del  lavoro
nell'industria ed il commercio - Ginevra, 11 luglio 1947.
    22)  Convenzione n. 89 concernente il lavoro notturno delle donne
occupate nell'industria - San Francisco, 9 luglio 1948.
    23)   Convenzione  n.  90  concernente  il  lavoro  notturno  dei
fanciulli nell'industria - San- Francisco, 10 luglio 1948.
    24)  Convenzione  n.  94  concernente  le  clausole nei contratti
stipulati da una Autorita' pubblica - Ginevra, 29 giugno 1949.
    25)  Convenzione  n.  95  concernente la protezione del salario -
Ginevra, 1 luglio 1949.
    26)  Convenzione  n.  96 concernente gli uffici di collocamento a
pagamento - Ginevra, 1 luglio 1949.
    27)  Convenzione  n.  97  concernente  i  lavoratori  migranti  -
Ginevra, 1 luglio 1949.
 

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