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Legge Ordinaria n. 1305 del 02/08/1952 (Pubblicata nella G.U. del 17 ottobre 1952 (suppl. ord.))
Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro.
Ratifica ed esecuzione di ventisette convenzioni internazionali del lavoro.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni internazionali del lavoro: 1) Convenzione n. 3 concernente l'impiego delle donne prima e dopo il parto - Washington, 29 novembre 1919. 2) Convenzione n. 13 concernente l'impiego della biacca nella pittura - Ginevra, 19 novembre 1921. 3) Convenzione n. 39 concernente l'assicurazione obbligatoria sulla vita, dei salariati di imprese industriali e commerciali, delle professioni libere, nonche' dei lavoratori a domicilio e del personale addetto ai lavori domestici - Ginevra, 29 giugno 1933. 4) Convenzione n. 40 concernente l'assicurazione obbligatoria sulla vita dei salariati delle imprese agricole - Ginevra, 29 giugno 1933. 5) Convenzione n. 42 concernente il risarcimento delle malattie professionali - Ginevra, 21 giugno 1934. 6) Convenzione n. 44 sulla disoccupazione involontaria - Ginevra, 23 giugno 1934. 7) Convenzione n. 45 concernente l'impiego delle donne nei lavori sotterranei nelle miniere di ogni categoria - Ginevra, 21 giugno 1935; 8) Convenzione n. 48 concernente la creazione di un regime internazionale di conservazione del diritto delle assicurazioni invalidita',; vecchiaia e morte - Ginevra, 22 giugno 1935. 9) Convenzione n. 52 concernente le ferie annuali pagate - Ginevra, 24 giugno 1936. 10) Convenzione n. 53 concernente il minimo di capacita' professionale dei capitani e degli ufficiali della Marina Mercantile - Ginevra, 24 ottobre 1936. 11) Convenzione n. 55 concernente le obbligazioni dell'armatore in caso di malattia, di infortunio e di morte di marittimi - Ginevra, 24 ottobre 1936. 12) Convenzione n. 58 che fissa l'eta' minima di ammissione dei fanciulli al lavoro marittimo - Ginevra, 24 ottobre 1936. 13) Convenzione n. 59 che fissa l'eta' minima di ammissione dei fanciulli ai lavori industriali - Ginevra, 22 giugno 1937. 14) Convenzione n. 60 concernente l'eta' di ammissione dei fanciulli ai lavori non industriali - Ginevra. 22 giugno 1937. 15) Convenzione n. 68 concernente l'alimentazione ed il servizio di mensa a bordo delle navi - Seattle, 27 giugno 1946. 16) Convenzione n. 69 concernente il diploma di capacita' professionale dei cuochi di bordo - Seattle, 27 giugno 1946. 17) Convenzione n. 73 concernente l'esame medico dei marittimi - Seattle, 29 giugno 1946. 18) Convenzione n. 77 concernente l'esame medico di idoneita' all'impiego nelle industrie dei fanciulli e degli adolescenti - Montreal, 1 novembre 1946. 19) Convenzione n. 78 concernente l'esame medico di idoneita' all'impiego nei lavori non industriali dei fanciulli e degli adolescenti - Montreal, 1 novembre 1946. 20) Convenzione n. 79 concernente la limitazione del lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti nei lavori non industriali - Montreal, 1 novembre 1946. 21) Convenzione n. 81 concernente l'ispezione del lavoro nell'industria ed il commercio - Ginevra, 11 luglio 1947. 22) Convenzione n. 89 concernente il lavoro notturno delle donne occupate nell'industria - San Francisco, 9 luglio 1948. 23) Convenzione n. 90 concernente il lavoro notturno dei fanciulli nell'industria - San- Francisco, 10 luglio 1948. 24) Convenzione n. 94 concernente le clausole nei contratti stipulati da una Autorita' pubblica - Ginevra, 29 giugno 1949. 25) Convenzione n. 95 concernente la protezione del salario - Ginevra, 1 luglio 1949. 26) Convenzione n. 96 concernente gli uffici di collocamento a pagamento - Ginevra, 1 luglio 1949. 27) Convenzione n. 97 concernente i lavoratori migranti - Ginevra, 1 luglio 1949.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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