Legge Ordinaria n. 1315 del 16/10/1952 (Pubblicata nella G.U. del 23 ottobre 1952)
Misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi dell'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  il  1952  il  contributo  annuo  da corrispondersi da tutte le
farmacie,  escluse  quelle  rurali  -  ai  sensi  del penultimo comma
dell'art.  115  del  testo  unico delle leggi sanitarie approvato con
regio  decreto  27  luglio  1934,  n.  1265 - e' fissato nella stessa
misura  stabilita per il 1950 dal primo comma dell'art. 2 della legge
20 febbraio 1950, n. 54.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 ottobre 1952

                               EINAUDI

                                                           DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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