Legge Ordinaria n. 157 del 01/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1952)
Riconoscimento di dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche da causa violenta.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga  a quanto disposto dalla legge 11 marzo 1926, n. 436, il
giudizio  sulla  dipendenza  da  causa,  di  servizio  delle  lesioni
traumatiche  da qualsiasi causa prodotte, escluse le cause infettive,
parassitarie  e psichiche, e' pronunciato dal direttore dell'ospedale
militare  o  infermeria presidiaria o infermeria autonoma, sempre che
dette  lesioni  siano  immediate  o  dirette,  con  chiara fisionomia
clinica  e  con  i  caratteri  dell'infortunio  da causa violenta, ed
abbiano  determinato  inizialmente  il  ricovero  in  cura in uno dei
predetti stabilimenti sanitari.
 

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