Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 158 del 14/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 28 marzo 1952)
Riordinamento del casellario giudiziale.
Riordinamento del casellario giudiziale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica l'anno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 604 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto, oltre le annotazioni prescritte da particolari disposizioni di legge: 1) nella materia penale, regolata dal Codice penale o da leggi speciali: a) le sentenze di condanna appena sono divenute irrevocabili; decreti di condanna appena sono divenuti esecutivi; le ordinanze emesse dal giudice di esecuzione e i provvedimenti del pubblico ministero che riguardano la pena e gli effetti penali della condanna; b) le sentenze di non doversi procedere pronunciate nella istruzione e quelle di proscioglimento a seguito di giudizio appena divenute irrevocabili; c) i provvedimenti con i quali il condannato e' stato dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale, o per tendenza, i decreti relativi alla applicazione, alla sostituzione e alla revoca di misure di sicurezza. Non sono iscritte nel casellario giudiziale: le sentenze e i decreti di condanna concernenti contravvenzioni per le quali e' ammessa la definizione in via amministrativa o l'oblazione; le sentenze di non doversi procedere o di assoluzione per contravvenzioni per le quali la legge commina soltanto la pena della ammenda; le sentenze per le quali la dichiarazione di non doversi procedere o l'assoluzione e' pronunciata perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso o, quando non importano applicazione di misure di sicurezza, perche' il fatto non costituisce reato; le sentenze di non doversi procedere per mancanza di querela o per remissione di querela o per amnistia tranne il caso che sia stata prima pronunciata sentenza, anche non irrevocabile, di condanna o di assoluzione per insufficienza di prove; 2) nella materia civile: le sentenze che hanno acquistato autorita' di cosa giudicata le quali pronunciano l'interdizione o l'inabilitazione e i provvedimenti che le revocano; i provvedimenti con i quali il giudice ha ordinato il ricovero della persona in un manicomio e la revoca di tale provvedimento; le sentenze e i provvedimenti con i quali l'imprenditore, dichiarato fallito, quelli di omologazione del concordato e quelli che revocano il fallimento o dichiarano la riabilitazione del fallito; 3) i provvedimenti amministrativi relativi alla perdita o alla revoca della cittadinanza e all'espulsione dello straniero. I provvedimenti menzionati nei numeri 1) e 2) sono iscritti nel casellario qualunque sia l'autorita' giudiziaria italiana, ordinaria o speciale, che li ha emessi. Quando ne e' data comunicazione ufficiale, sono pure iscritte, nei casi previsti nelle lettere a) e b) del n. 1), le sentenze pronunciate da autorita' giudiziarie straniere per fatti preveduti come delitti anche dalla legge italiana contro cittadini italiani, contro coloro che hanno perduto la cittadinanza italiana o contro stranieri o apolidi residenti nel territorio dello Stato ed e' fatta menzione se sono state riconosciute dall'autorita' giudiziaria italiana. Nel casellario si iscrive altresi', se si tratta di condanna penale, la menzione del luogo e del tempo in cui la pena fu scontata ovvero la menzione che non fu in tutto o in parte scontata per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per un'altra causa; devono inoltre esservi iscritti i provvedimenti che dichiarano o revocano la riabilitazione".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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