Legge Ordinaria n. 1791 del 03/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 4 dicembre 1952)
Modificazioni al regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  265 del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30
dicembre  1923,  n.  2994,  sullo  stato  giuridico ed il trattamento
economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato,
approvato  con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, quale risulta
modificato  dall'articolo  unico  del regio decreto 23 marzo 1933, n.
338, e' sostituito dal seguente:
  "Le  disposizioni  relative  al  personale  militare aggregato agli
stabilimenti di lavoro dello Stato, contenute nei precedenti articoli
256  e  258  a  264,  sono  applicabili altresi' al personale operaio
militare   dell'Esercito   addetto   alla   custodia,   manutenzione,
allestimento  e  riparazione  del  materiale  del  gruppo  C,  di cui
all'art.  307 del regolamento per l'amministrazione e la contabilita'
dei  corpi,  istituti  e  stabilimenti  militari, approvato con regio
decreto  10 febbraio 1927, n. 443, e che abbia conseguito la regolare
nomina e copra un posto previsto dalle tabelle organiche del tempo di
pace dell'Ente presso il quale presta servizio".
 

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