Legge Ordinaria n. 1904 del 15/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 10 dicembre 1952)
Modificazioni all'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  24  della legge 26 agosto 1950, n. 860, sulla tutela fisica
ed economica delle lavoratrici madri, e' sostituito dal seguente:
  "L'assicurazione per la nuzialita' e natalita', istituita con regio
decreto-legge  14  aprile  1939, n. 636, convertito in legge 6 luglio
1939, n. 1272, e' soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1951.
  "A partire dalla stessa data, il relativo contributo previsto dalle
tabelle  A,  B, C, D ed E, allegate al regio decreto-legge citato, e'
dovuto  a  favore  dell'Ente  nazionale  assistenza orfani lavoratori
italiani.
  "L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  continuera'  ad
effettuare  la  riscossione  del contributo predetto con i sistemi di
accertamento  e  di  riscossione attualmente in vigore, e ne versera'
l'importo,  senza  carico  di spesa, all'Ente nazionale di assistenza
orfani  lavoratori italiani, secondo le modalita' da convenirsi tra i
due Istituti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 15 novembre 1952

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - RUBINACCI
- ZOLI - PELLA -
FANFANI - CAMPILLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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