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Legge Ordinaria n. 1982 del 03/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1952)
Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotramvie e linee di navigazione interna.
Modificazioni agli articoli 38 e 54 dell'allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, relativo allo stato giuridico del personale delle ferrotramvie e linee di navigazione interna.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'art. 38 dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e' modificato come appresso "L'Azienda ha diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti per colpa dei suoi dipendenti, sia praticando ritenute sui loro stipendi o paghe, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, sia esercitando le azioni che le competono secondo il diritto comune, dopo aver accertato chi abbia causato il danno e l'entita' dello stesso. "Tali trattenute sullo stipendio o sulla paga, quando superino le lire 5000, non possono essere effettuate senza il consenso del competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, che delibera anche sulla misura del risarcimento, dopo avere inteso le parti. "Qualora esista sentenza passata in giudicato, con la quale sia stata riconosciuta la responsabilita' di uno o piu' agenti, le trattenute possono essere effettuate direttamente dalla azienda, Analogamente possono essere direttamente effettuate dall'azienda e trattenute che si riferiscono a mancate od incomplete esazioni nonche' a differenze contabili".
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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