Legge Ordinaria n. 1995 del 29/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1952)
Ulteriore proroga delle disposizioni per la esecuzione e il finanziamento dei lavori di ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate dalla guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato della Repubblica, hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  I  termini  stabiliti  dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
del  Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 491, concernente
disposizioni  per  la  esecuzione  e  il  finanziamento dei lavori di
ripristino  delle opere pubbliche di bonifica danneggiate o distrutte
in  conseguenza  di  azioni  belliche, ratificato con legge 10 luglio
1951,  n.  594,  gia'  prorogati con la legge 29 maggio 1951, n. 444,
sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 1953.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 novembre 1952

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - FANFANI
                                                              - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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