Legge Ordinaria n. 1996 del 01/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1952)
Abolizione della ritenuta del 5 per cento sul residuo netto della pensione di cui all'art. 3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere dal 1 maggio 1951 cessa di avere efficacia il disposto
dell'art.  3 del regio decreto 11 gennaio 1923, n. 85, concernente la
istituzione  della  ritenuta  del  5  per  cento sulle pensioni degli
agenti  delle  Ferrovie  dello  stato  esonerati  in virtu' del regio
decreto 16 febbraio 1922, n. 207.
 

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