Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 2 del 10/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1952)
Disposizioni relative alla applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952.
Disposizioni relative alla applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Limitatamente all'applicazione dell'imposta di famiglia per l'anno 1952: a) il termine del 1 agosto fissato dall'art. 273 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, numero 1175, e successive modificazioni, e' prorogato sino a due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; b) la Giunta municipale, in deroga agli articoli 276 e 277 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, puo' frazionare in distinti provvedimenti, da deliberarsi non oltre il 10 dicembre 1952, la compilazione dell'elenco delle variazioni. I singoli elenchi delle variazioni sono depositati negli uffici comunali per venti giorni consecutivi, a decorrere dal giorno immediatamente successivo a quello in cui sono state adottate le rispettive deliberazioni della Giunta municipale. Le notifiche ai contribuenti debbono essere eseguite nei periodi dei singoli depositi. Per i ricorsi diretti ad ottenere che l'imposta sia applicata in giusta misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito, il termine decorre dall'ultimo giorno di deposito dell'ultimo elenco di variazione.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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