Legge Ordinaria n. 207 del 23/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 11 aprile 1952)
Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni,
degli  assegni  e  delle  indennita'  di  guerra, sono applicabili ai
cittadini  italiani  i  quali,  nelle  province  di  confine  con  la
Jugoslavia  o nei territori soggetti a detto Stato, abbiano riportato
ferite  o  lesioni  ad opera di elementi slavi in occasione di azioni
singole o collettive, aventi fini politici.
  Le stesse disposizioni sono pure applicabili ai congiunti quando da
tali ferite o lesioni sia derivata la morte.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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