Legge Ordinaria n. 213 del 14/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 15 aprile 1952)
Aumento del limite massimo per la prestazione delle cauzioni degli appaltatori delle imposte di consumo mediante polizza fideiussoria o mediante fideiussione bancaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  limite massimo stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo 30
gennaio  1948,  n.  86,  ai  fini della prestazione, mediante polizza
fideiussoria, o mediante fideiussione bancaria, delle cauzioni dovute
dagli  appaltatori  delle  imposte  di  consumo, e' elevato al 75 per
cento.
  La  disposizione  di  cui  al  precedente comma non si applica alle
cauzioni  gia'  prestate  ed  accettate, a norma di legge, a garanzia
degli  appalti  in  corso.  Essa  si  applica,  invece, alle cauzioni
integrative  o  suppletorie  non  ancora prestate o accettate; in tal
caso  il  predetto  limite  del  75  per cento va riferito all'intero
ammontare della cauzione dovuta a garanzia dell'appalto.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 marzo 1952

                               EINAUDI

                                                DE GASPERI - VANONI -
                                                               SCELBA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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