Legge Ordinaria n. 230 del 29/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 18 aprile 1952)
Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  Cassa  depositi  e  prestiti  e'  autorizzata a concedere mutui
all'"Ente  siciliano  per le case ai lavoratori", istituito con legge
regionale  18 gennaio 1949, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione sici- liana del 24 gennaio 1949, n. 3, nei modi e nelle
forme prescritte dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 marzo 1952

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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