Legge Ordinaria n. 2362 del 11/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 24 dicembre 1952)
Disposizioni a favore della piccola proprieta' contadina.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il termine di due anni previsto dall'art. 1 del decreto legislativo
24 febbraio 1948, n. 114, prorogato di altri due anni con la legge di
ratifica  22  marzo  1950,  n.  144, e' ulteriormente prorogato di un
triennio a decorrere dal 20 marzo 1932.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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