Legge Ordinaria n. 2377 del 20/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 1952)
Norme particolari in materia di riforma fondiaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Tra le societa' considerate nel terzo comma dell'art. 4 della legge
21 ottobre 1950, n. 841, non sono comprese le societa' cooperative di
lavoratori  della  terra  e  le  associazioni  cooperative legalmente
riconosciute alle quali esse partecipano, purche':
    a) i soci delle cooperative singole o unite in associazioni siano
lavoratori manuali;
    b)  la  quota  ideale  di terra di ciascun lavoratore socio delle
cooperative,  anche  con  riferimento  al  patrimonio fondiario delle
associazioni  delle  medesime,  non  ecceda la possibilita' d'impiego
della capacita' lavorativa propria e della famiglia;
    c)  le  cooperative  e loro associazioni siano rette dai principi
della  mutualita' previsti dall'art. 26 della legge 14 dicembre 1950,
n. 1577.
 

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