Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 2388 del 29/11/1952 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1952)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.).
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.A.L.S.).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 2. - Sono aggiunti i seguenti commi: "L'Ente, che ha la sua sede legale in Roma, svolge la sua attivita' su tutto il territorio della Repubblica. Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge foro competente e' quello di Roma. Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'istituto nazionale della previdenza sociale". Art. 3. - Alle parole: "Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente gli appartenenti alle seguenti categorie", sono aggiunte le parole: "di qualsiasi nazionalita'". Alla categoria n. 5, sono aggiunte le parole: "segretari di edizione". Alla categoria n. 8 sono aggiunte le parole: "orchestrali e bandisti". Sono aggiunte le seguenti categorie: "20) impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalla Radio Audizioni Italia, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa; maschere, custodi e personale di pulizia dipendenti dagli enti ed imprese sopra nominati; "21) impiegati ed operai dipendenti dalle case da gioco, dagli ippodromi e dalle scuderie dei cavalli da corsa e dai cinodromi; addetti agli impianti sportivi; dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti". Art. 6. - Al primo comma sono aggiunti i seguenti: "Le imprese dell'esercizio teatrale e cinematografico non potranno fare agire nei propri locali le compagnie della prosa, della rivista e del varieta', e le orchestre, che non siano in possesso del certificato di agibilita' di cui al successivo art. 10. In caso di inosservanza alla disposizione suddetta l'impresa e' punita con l'ammenda da L. 5000 a L. 20.000". Art. 10. - Al primo comma sono aggiunti i seguenti: "Il rilascio dei certificato sara' subordinato all'adempimento da parte dell'impresa degli obblighi posti dalla legge a suo carico. Nel caso in cui, all'atto della richiesta del certificato di agibilita', l'impresa risulti inadempiente agli obblighi come sopra, e nel caso in cui l'impresa presenti, per la prima volta, la denuncia di cui all'art. 9, il rilascio del certificato di agibilita' sara' subordinato alla presentazione di una garanzia, nella forma e nell'ammontare che saranno determinati dal Comitato esecutivo dell'ente. Il pagamento delle sovvenzioni, contributi e premi, disposti dallo Stato a favore di imprese o enti pubblici e privati che esercitino attivita' nel campo dello spettacolo, sara' effettuato dietro esibizione di una apposita dichiarazione dell'ente in cui si attesti che le imprese e gli enti non si siano resi inadempienti nei confronti dell'ente stesso". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 novembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - RUBINACCI - ZOLI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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