Legge Ordinaria n. 2390 del 19/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1952)
Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica panno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Ente  nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni,
riconosciuto  con  regio  decreto 25 ottobre 1938, n. 2176, assume la
denominazione  di  Ente  nazionale per la prevenzione degli infortuni
(E.N.P.I.).
  Esso  ha  personalita'  giuridica di diritto pubblico ed ha sede in
Roma.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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