Legge Ordinaria n. 2522 del 18/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 8 gennaio 1953)
Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministero  dei  lavori pubblici e' autorizzato a concedere agli
ordinari  diocesani  che  provvedono  sia  al  completamento  o  alla
costruzione  delle chiese parrocchiali, per parrocchie gia' esistenti
o da costituirsi sia alla costruzione degli edifici adibiti ad uso di
ministero  pastorale,  di  ufficio  o  di  abitazione del parroco, un
contributo  pari  alla  spesa  ammessa per l'acquisto delle aree, nel
caso  che  non  siano fornite gratuitamente da altri enti, e a quella
relativa alla costruzione del rustico degli edifici.
  Il  numero e l'ampiezza degli ambienti degli edifici adibiti ad uso
di  ministero  pastorale, d'ufficio e di abitazione sono stabiliti in
rapporto al numero dei parrocchiani.
  Per costruzione al rustico s'intende la costruzione dei muri, della
copertura,    comprese    le   opere   di   impermeabilizzazione   ed
allontanamento delle acque piovane, dei solai, degli infissi, esclusi
gli  impianti, le rifiniture, i pavimenti, le opere d'arte ed esclusi
anche  gli  altari, la vasca battesimale, le balaustre, i banchi e in
genere tutto l'arredamento.
  Le  disposizioni della presente legge non si applica no alle chiese
distrutte o danneggiate da offese belliche, anche per quanto concerne
il loro ampliamento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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