Legge Ordinaria n. 2988 del 11/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 13 gennaio 1953)
Interpretazione autentica delle disposizioni sull'avanzamento in tempo di guerra, per gli ufficiali dell'Esercito.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La   norma   contenuta   nell'art.   6   del   decreto  legislativo
luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 378, concernente le promozioni per
merito  di guerra, deve intendersi applicabile anche agli avanzamenti
per merito di guerra.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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