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Legge Ordinaria n. 3056 del 11/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1953)
Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti Am-lire di tutti i tagli e dei biglietti della Banca d'Italia, da L. 100 e da L. 50, di vecchie emissioni.
Proroga del termine per la sostituzione dei biglietti Am-lire di tutti i tagli e dei biglietti della Banca d'Italia, da L. 100 e da L. 50, di vecchie emissioni.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I biglietti Am-lire di tutti i tagli ed i biglietti della Banca d'Italia da L. 100 e lire 50 dei vari tipi - fatta eccezione per quelli da L. 100 di secondo nuovo tipo e da L. 50 di terzo nuovo tipo, di cui al decreto del Ministro per il tesoro 22 settembre 1944 - che, per effetto del decreto del Ministro per il tesoro 16 aprile 1951 emesso in applicazione della legge 5 gennaio 1950, n. 3, sono entrati in prescrizione successivamente al 31 dicembre 19511, saranno ammessi al cambio dalla Banca d'Italia entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Scaduto questo termine, i biglietti dei tagli e dei tipi anzidetti non presentati per la sostituzione andranno definitivamente prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed il relativo importo sara' portato in diminuzione dei debiti del Tesoro verso il predetto Istituto. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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