Legge Ordinaria n. 3057 del 11/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1953 e rettifica 19/01)
Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a commissioni e conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  Le indennita', per ogni giornata di sedute, al personale delegato a
partecipare  a  commissioni  o  conferenze  internazionali   che   si
riuniscano  nel  territorio  nazionale  e  da  quello  addetto   alle
delegazioni o conferenze stesse, di cui all'art. 1 del regio  decreto
legislativo 17 maggio  1946,  n.  554,  sono  elevate  alle  seguenti
misure: 
    

al capo della delegazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800
ai delegati, delegati aggiunti o supplenti
ed agli esperti anche se estranei
all'Amministrazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 720
al personale addetto ai lavori di concetto . . . . . . . . . . L. 600
al personale d'ordine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400
al personale di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300

    
  All'onere derivante dall'applicazione della  presente  legge  viene
fatto fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952 
 
                               EINAUDI 
 
                                                   DE GASPERI - PELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: ZOLI 
 

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