Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 3057 del 11/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1953 e rettifica 19/01)
Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a commissioni e conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica.
Trattamento economico del personale incaricato di prendere parte a commissioni e conferenze internazionali che si riuniscono nel territorio della Repubblica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le indennita', per ogni giornata di sedute, al personale delegato a partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscano nel territorio nazionale e da quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse, di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 554, sono elevate alle seguenti misure: al capo della delegazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 800 ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti anche se estranei all'Amministrazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 720 al personale addetto ai lavori di concetto . . . . . . . . . . L. 600 al personale d'ordine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 al personale di servizio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 300 All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 11 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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