Legge Ordinaria n. 3060 del 28/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 14 gennaio 1953)
Delega al Governo della facolta' di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  Governo e' delegato a provvedere, entro nove mesi dalla entrata
in  vigore  della  presente  legge,  alla revisione degli ordinamenti
delle  professioni  di  professionista  in  economia e commercio e di
ragioniere,  uniformandosi  ai  principi e criteri direttivi appresso
indicati:
    a)  la determinazione del campo delle attivita' professionali non
deve importare attribuzioni di attivita' in via esclusiva;
    b)  la  costituzione  degli organi professionali deve ispirarsi a
principi democratici;
    c)  l'iscrizione  negli  albi  non deve in alcun caso consentirsi
agli  impiegati  dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni,
ai  quali,  secondo  gli  ordinamenti  loro  applicabili, sia vietato
l'esercizio della libera professione;
    d)  i  procedimenti relativi alla iscrizione e alla cancellazione
dall'albo  e quelli in materia disciplinare devono essere regolati in
maniera  da  assicurare  la tutela dei diritti degli interessati e la
difesa, degli incolpati.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 28 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - ZOLI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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