Legge Ordinaria n. 3084 del 18/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 15 gennaio 1953)
Soprassoldo giornaliero di stazione ai militari addetti ai comandi di stazione permanenti e agli uffici di imbarco.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  soprassoldo  spettante  ai  militari  dell'Esercito  addetti ai
comandi di stazione permanenti ed agli uffici di imbarco, nei periodi
di grandi trasporti militari, e' stabilito nelle seguenti misure:
    per i servizi compiuti nelle ore diurne:
      ufficiali, lire 50 giornaliere;
      sottufficiali, lire 25 giornaliere;
      graduati e militari di truppa, lire 20 giornaliere;
    per  i servizi compiuti nelle ore notturne (dalle ore 22 alle ore
6):
      ufficiali, lire 60 giornaliere;
      sottufficiali, lire 30 giornaliere;
      graduati e militari di truppa, lire 25 giornaliere.
  Tale  soprassoldo  e'  dovuto  altresi'  ai militari della Marina e
dell'Aeronautica  addetti  ai  comandi  di stazione permanenti e agli
uffici di imbarco durante i periodi di grandi trasporti militari.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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