Legge Ordinaria n. 3085 del 18/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 15 gennaio 1953)
Soprassoldo per i militari dell'Arma dei carabinieri a cavallo.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  soprassoldo  spettante  ai militari dell'Arma dei carabinieri a
cavallo e' stabilito nelle seguenti misure:
    sottufficiali, appuntati e carabinieri, lire 25 giornaliere:
      allievi carabinieri, lire 15 giornaliere.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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