Legge Ordinaria n. 3086 del 18/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 15 gennaio 1953)
Norme sulle indennita' di aeromanovra per il personale dell'Aeronautica.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  4  del  regio  decreto-legge  4  ottobre 1935, numero 1902,
convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215, e la tabella allegata
al predetto decreto-legge sono abrogati.
  Con effetto dal 1 luglio 1951 l'indennita' di aeromanovra spettante
al  personale dell'Aeronautica e' fissata nelle stesse misure e viene
corrisposta   con   le  medesime  modalita'  vigenti  nel  tempo  per
l'indennita'  di  marcia  prevista  a  favore  del personale militare
dell'Esercito.
 

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