Legge Ordinaria n. 3093 del 11/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1953)
Modificazioni all'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 569, sull'ordinamento delle Banche popolari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  Banche  popolari  possono  adempiere,  fino  al  3 giugno 1956,
all'obbligo  di  adeguare  il  valore nominale delle azioni stabilito
dall'art. 2 del decreto legislativo 16 aprile 1918, n. 569.
 

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