Legge Ordinaria n. 3096 del 11/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1953)
Elevazione della misura del premio previsto dall'art. 1 del regio decreto 6 maggio 1935, n. 861.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  misura  del  Premio  previsto  dall'art.  1 del regio decreto 6
maggio 1935, n. 861, e' elevato da lire 2.000 a lire 60.000.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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