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Legge Ordinaria n. 3098 del 18/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1953)
Modificazioni all'art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, sull'ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare.
Modificazioni all'art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, sull'ordinamento dei corsi allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'art. 2 della legge 25 luglio 1941, n. 1136, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 27 giugno 1942, n. 976, e' sostituito dal seguente: "Ai corsi di pilotaggio aereo, di cui al precedente articolo, possono essere ammessi, a domanda, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 1) abbiano compiuto il 17° anno di eta' e non superato il 23° alla data stabilita dal bando di concorso; 2) debbano ancora adempiere agli obblighi della ferma di leva per avere regolarmente ottenuto il ritardo nella prestazione del servizio militare per ragioni di studio o per altri legali motivi, ovvero, se gia' incorporati nell'Aeronautica militare, debbano ancora ultimare la ferma di leva; 3) risultino di buona condotta pubblica e privata ed appartengano a famiglia di incensurabile moralita'; 4) abbiano conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica o artistica, ovvero di abilitazione tecnica o magistrale, ovvero, se in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, questo sia ritenuto dal Ministero della pubblica istruzione equipollente ad uno dei titoli predetti; 5) abbiano l'attitudine al pilotaggio militare da accertarsi presso un Istituto medico legale dell'Aeronautica, La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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