Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 3137 del 22/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1953)
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 883, concernente modificazioni ai servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 883, concernente modificazioni ai servizi della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 1 settembre 1947, n. 883, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 3. - Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "La seconda Sezione, per l'amministrazione degli Istituti di previdenza, composta nel modo seguente: 1) del Ministro per il tesoro presidente; 2) del direttore generale degli Istituti di previdenza; 3) dell'ispettore generale preposto ai serviti degli Istituti di previdenza; 4) del ragioniere generale dello Stato; 5) del direttore generale dell'Amministrazione civile; 6) del segretario generale dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica; 7) del direttore generale della istruzione elementare 8) del direttore generale dell'ufficio superiore del 1 degli affari generali del Ministero di grazia e giustizia; 9) di otto consiglieri effettivi e di due supplenti in rappresentanza degli iscritti agli Istituti di previdenza, designati dalle organizzazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a carattere nazionale; 10) di esperti in materia degli ordinamenti degli Istituti di previdenza, in numero non superiore a due". Il settimo comma e' sostituito dal seguente: "I consiglieri di cui ai numeri 9 e 10 della lettera b) sono nominati ogni quadriennio con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per il tesoro". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 22 dicembre 1952 EINAUDI DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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