Legge Ordinaria n. 3139 del 28/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 17 gennaio 1953)
Modificazioni alla legge 23 marzo 1952, n. 167, recante autorizzazione all'emissione di obbligazioni I.R.I.S.I.D.E.R.garantite dallo Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  limite  di 23 miliardi di lire di cui alla legge 23 marzo 1952,
n.  167,  che  autorizza  l'Istituto per la Ricostruzione Industriale
(I.R.I.)  ad  emettere  una  o  piu' serie di obbligazioni denominate
I.R.I.S.I.D.E.R.  per il finanziamento del programma di riordinamento
e  completamento  degli  impianti  siderurgici  a ciclo integrale, e'
elevato a 63 miliardi di lire.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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