Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 338 del 29/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1952)
Riduzione del periodo minimo d'imbarco richiesto per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori.
Riduzione del periodo minimo d'imbarco richiesto per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Per l'avanzamento da capo di seconda classe a capo di prima classe dei sottufficiali in carriera continuativa della Marina militare brevettati montatori delle categorie cannonieri, elettricisti, radiotelegrafisti e siluristi, non e' richiesto alcun periodo di imbarco. Per l'avanzamento del personale indicato al comma precedente dal grado di capo di prima classe a quello di sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi e' richiesto un periodo minimo di imbarco di dodici mesi compiuto complessivamente nei gradi di capo di terza, seconda e prima classe. Resta ferma la disposizione stabilita dalla prima nota alla tabella B allegata all'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Marina militare, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni. Resta ferma altresi' la disposizione dell'articolo unico della legge 9 giugno 1950, n. 519. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 29 marzo 1952 EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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