Legge Ordinaria n. 338 del 29/03/1952 (Pubblicata nella G.U. del 24 aprile 1952)
Riduzione del periodo minimo d'imbarco richiesto per l'avanzamento dei sottufficiali brevettati montatori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  l'avanzamento da capo di seconda classe a capo di prima classe
dei  sottufficiali  in  carriera  continuativa  della Marina militare
brevettati   montatori   delle  categorie  cannonieri,  elettricisti,
radiotelegrafisti  e  siluristi,  non  e'  richiesto alcun periodo di
imbarco.
  Per  l'avanzamento  del  personale indicato al comma precedente dal
grado  di  capo  di  prima  classe a quello di sottotenente del Corpo
equipaggi  militari  marittimi  e'  richiesto  un  periodo  minimo di
imbarco di dodici mesi compiuto complessivamente nei gradi di capo di
terza, seconda e prima classe.
  Resta ferma la disposizione stabilita dalla prima nota alla tabella
B allegata all'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative
riguardanti l'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi e lo
stato  giuridico  dei  sottufficiali della Marina militare, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni.
  Resta  ferma  altresi'  la  disposizione  dell'articolo unico della
legge 9 giugno 1950, n. 519.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 29 marzo 1952

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - PACCIARDI -
                                                                PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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