Leggi d'Italia
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Legge Ordinaria n. 3860 del 18/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 22 gennaio 1953)
Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.
Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. L'Ente edilizio di Reggio Calabria, istituito con regio decreto 18 giugno 1914, n. 700, e' soppresso. Il comune di Reggio Calabria conserva la proprieta' del suo patrimonio edilizio gia' amministrato dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria, e provvede alla gestione di esso direttamente o a mezzo di apposita azienda. Sono trasferite in proprieta' dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, le case, le baracche, i padiglioni di cui alle lettere b) e c) dell'art. 276 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio-decreto 28 aprile 1938, n. 1165, escluso quanto di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Le case gia' amministrato dal soppresso Ente edilizio di Reggio Calabria e costruite dal medesimo mediante contrattazione di mutui, sono trasferite in proprieta' dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, tostoche' sia costituito. Le altre case costruite a totale carico dello stato e gia' gestite dall'Ente edilizio passano in gestione allo stesso Istituto autonomo per le case popolari che terra' per esse una contabilita' separata. Passano anche in gestione a detto Istituto, che terra' del pari per esse una contabilita' separata, le case gestite in atto dall'Ufficio gestione case economiche e popolari della provincia di Reggio Calabria. Il trasferimento di proprieta' degli immobili con tutti i pesi che gravano su di essi e gli obblighi relativi, e' riconosciuto con decreto del Ministro per i lavori pubblici. La consegna degli edifici trasferiti e' effettuata mediante verbale dell'ingegnere capo dell'Ufficio del genio civile competente, con l'intervento dell'intendente di finanza e del presidente dell'istituto per le case popolari o di loro rappresentanti. Gli atti relativi ai trasferimenti e alle consegne a norma del presente articolo sono esenti da tassa di bollo e soggetti all'imposta fissa di registro ed a quella ipotecaria ridotta a un quarto. Sono peraltro dovuti gli emolumenti dei Conservatori dei registri immobiliari, nonche' i diritti e i compensi spettanti al personale degli uffici finanziari. Il comune di Reggio Calabria e l'istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Reggio Calabria, osservano, per la gestione e l'assegnazione delle case gia' amministrate dal soppresso Ente edilizio, le disposizioni di cui al precitato testo unico 28 aprile 1928, n. 1165 (parte 2ª, titolo 1°) in quanto applicabili.
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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