Legge Ordinaria n. 401 del 09/04/1952 (Pubblicata nella G.U. del 3 maggio 1952)
Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  portieri  che  prestano  la loro opera di vigilanza, custodia e
pulizia  o  soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti
alla  pulizia  con  rapporto  di  lavoro  continuativo negli immobili
urbani  adibiti  ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli
di  cooperative  a  contributo statale, e' dovuta per l'anno 1951, in
aggiunta  alla  retribuzione  del  mese  di  dicembre,  una gratifica
natalizia  nella  misura  di  una  mensilita' del salario in denaro e
della   indennita'  di  carovita  prevista  dal  decreto  legislativo
luogotenenziale  n.  303 del 2 novembre 1944, e di contingenza di cui
alla legge 20 novembre 1951, n. 1323.
  La  corresponsione  della gratifica predetta deve essere effettuata
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

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