Legge Ordinaria n. 403 del 14/04/1952 (Pubblicata nella G.U. del 5 maggio 1952)
Aumento delle tasse di ispezione delle farmacie e dei gabinetti radio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  tabelle  n.  3  e  n.  6  allegate  al  testo unico delle leggi
sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per la
parte riguardante le tasse d'ispezione delle farmacie e dei gabinetti
radio, sono sostituite dalle seguenti:

                                                         TABELLA N. 3

                  TASSE D'ISPEZIONE DELLE FARMACIE
                   (articoli 108, 127, 128 e 145)
I. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
       con popolazione non superiore ai 5000 abitanti.. L. 625
II. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
       con popolazione superiore ai 5000 abitanti e non
       ai 10.000 abitanti.............................. " 625
III. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
       con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e
       non ai 15.000 abitanti.......................... " 1000
IV. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
       con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e
       non ai 40.000 abitanti.......................... " 1000
V. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
       con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e
       non ai 100.000 abitanti......................... " 2000
VI. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
       con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e
       non ai 200.000 abitanti......................... " 5000
VII. - Nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate)
       con popolazione superiore ai 200.000 abitanti... " 7000

N.B.  -  La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo
  censimento.

                                                         TABELLA N. 6

                      TASSA ANNUA DI ISPEZIONE
                           (articolo 196)
a) Per apparecchi di tensione uguale o superiore a 100
     mila volta......................................... L. 5000
b) Per apparecchi di tensione inferiore a 100 mila
     volta.............................................. " 2000

  I  possessori  di due o piu' apparecchi di ciascuna delle categorie
a)  e b) sono tenuti al pagamento della intera tassa di ispezione per
il primo e della meta' della tassa per ciascuno degli altri.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 aprile 1952

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

                                                  Visto,           il
Guardasigilli: ZOLI
 

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