Legge Ordinaria n. 412 del 20/04/1952 (Pubblicata nella G.U. del 8 maggio 1952)
Conferimento di particolari attribuzioni in materia di vigilanza sugli istituti di previdenza e di assistenza sociale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nei  confronti  degli istituti che esercitano forme obbligatorie di
previdenza  e  di  assistenza  sociale  ed  i cui bilanci non siano a
carico  totale  dello  Stato, la disciplina prevista dall'art. 11 del
decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947,
n.  778,  ratificato  con  legge 20 ottobre 1951, n. 1349, si applica
solo ai regolamenti emanati successivamente al 31 dicembre 1951.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Dogliani, addi' 20 aprile 1952

                               EINAUDI

                                                 DE GASPERI - PELLA -
                                                            RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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