Legge Ordinaria n. 415 del 23/04/1952 (Pubblicata nella G.U. del 8 maggio 1952)
Modificazione dell'art. 2, secondo comma, della legge 24 maggio 1951, n. 392, e temporanea sospensione dell'attuazione degli articoli 2 e 7, secondo comma, della stessa legge.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  il  conferimento  delle funzioni giurisdizionali agli uditori,
continua  ad  applicarsi,  fino  al  31  dicembre  1953, l'art. 1 del
decreto  legislativo 14 febbraio 1948, n. 113, prorogato con la legge
5 marzo 1951, n. 190.
  Il  termine di cui alla lettera b) dell'art. 1 del predetto decreto
legislativo e' elevato a sei mesi.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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