Legge Ordinaria n. 42 del 08/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 9 febbraio 1952)
Proroga della durata delle utenze di acqua pubblica per piccole derivazioni.
La   Camera,  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogata  di  quindici  anni  la  durata  delle utenze d'acqua
pubblica  aventi  per  oggetto  piccole derivazioni che siano scadute
dopo  il  10  giugno  1940  o  che scadranno entro il termine di anni
cinque  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, e che
prima  della  pubblicazione  della  presente  legge  non  siano state
rinnovate  ovvero  non  abbiano formato oggetto di domanda di rinnovo
gia' respinta.
  La  detta  proroga  riguarda  anche  la durata delle utenze, sempre
aventi   per   oggetto   piccole  derivazioni,  che  hanno  titolo  a
riconoscimento  in  base all'art. 2, lettere a) e b) e all'art. 3 del
testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato
con  regio  decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ma che non siano state
ancora riconosciute.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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