Legge Ordinaria n. 4414 del 22/12/1952 (Pubblicata nella G.U. del 28 gennaio 1953)
Elevazione del limite massimo di eta' per la nomina a sottotenente in servizio permanente degli allievi dell'Accademia militare provenienti dai sottufficiali dei carabinieri.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  limite  massimo  di eta', previsto dall'art. 1, n. 2, del testo
unico delle disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali
dell'Esercito,  approvato  con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e
successive  modificazioni,  per  la nomina a sottotenente in servizio
permanente  degli  allievi  dell'Accademia  militare  provenienti dai
sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, e' elevato ad anni 38.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1952

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
                                                              - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

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