Legge Ordinaria n. 451 del 23/04/1952 (Pubblicata nella G.U. del 16 maggio 1952)
Aumento del limite di somma previsto per l'emissione di ordini di accreditamento per il pagamento delle integrazioni di aggio agli esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  In  deroga all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e  successive modificazioni, al pagamento delle integrazioni di aggio
agli  esattori  ed  ai ricevitori provinciali delle imposte dirette -
previste  dai decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n.
351,  18  giugno  1945, n. 424 e 12 ottobre 1945, n. 689, e del regio
decreto  legislativo 2 giugno 1946, n. 587 - sara' provveduto a mezzo
aperture  di  credito  emesse a favore degli intendenti di finanza di
importo non superiore a L. 300.000.000.
 

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