Legge Ordinaria n. 453 del 23/04/1952 (Pubblicata nella G.U. del 16 maggio 1952)
Aumento del capitale dell'Istituto nazionale di credito edilizio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  elevato  da  lire  300  milioni  a  lire  600 milioni il limite
massimo,  fissato  dall'art. 1 del regio decreto-legge 2 maggio 1920,
n.  698,  convertito  in legge 17 aprile 1925, n. 473, entro il quale
l'Istituto  nazionale  di  credito edilizio, societa' per azioni, con
sede  in  Roma,  puo'  essere  autorizzato  ad  aumentare  il proprio
capitale, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Torino, addi' 23 aprile 1952

                               EINAUDI

                                                   DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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