Legge Ordinaria n. 474 del 10/04/1952 (Pubblicata nella G.U. del 24 maggio 1952)
Norme per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace, nonche' dell'art. 2 (b) del Protocollo delle quattro Potenze.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per l'applicazione dell'art. 57 del Trattato di pace fra l'Italia e
le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947
e  reso  esecutivo con decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430,
nonche'  per  l'applicazione  dell'art.  2  (b)  del Protocollo delle
quattro  Potenze  firmato a Parigi contemporaneamente al Trattato, il
Ministero  della  difesa  e'  autorizzato  ad  affidare a licitazione
privata,  in  deroga  alle disposizioni del regio decreto 18 novembre
1923,  n.  2440,  e  del  relativo  regolamento,  approvato con regio
decreto  23  maggio  1924,  n.  827, lavori, forniture e prestazioni,
qualunque ne sia la natura e l'importo.
 

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