Legge Ordinaria n. 50 del 13/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 13 febbraio 1952 (suppl. ord.))
Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, concernente l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte a seguito di pubbliche calamita' e integrazioni e modifiche alla legge stessa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334,
concernente  l'estensione alle imprese commerciali ed artigiane della
legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o
distrutte   a  seguito  di  pubbliche  calamita',  e  integrazioni  e
modifiche della legge stessa, con le seguenti modificazioni:
    Il titolo e' sostituito dal seguente:
    "Conversione  in  legge  del  decreto-legge  15 dicembre 1951, n.
1334,  concernente la estensione, con integrazioni e modifiche, della
legge  21  agosto  1949, n. 638, alle imprese (individuali o sociali)
industriali,  commerciali  ed  artigiane,  danneggiate  o distrutte a
seguito  di  pubbliche calamita' verificatesi a partire dalla entrata
in vigore della predetta legge del 1949".
  L'art. 1 e' sostituito dal seguente:
  "Le  disposizioni  della  legge 21 agosto 1949, n. 638, integrate e
modificate col presente decreto, sono estese alle imprese commerciali
(individuali   o  sociali)  ed  a  quelle  artigiane,  che  intendono
ricostruire  o  riattivare le loro aziende danneggiate o distrutte in
seguito a pubbliche calamita' verificatesi a partire dalla entrata in
vigore della legge stessa.
  "Le  predette disposizioni si applicano alle imprese (individuali o
sociali)  industriali,  commerciali  ed  artigiane  anche  in caso di
distruzione delle normali scorte di esercizio)".

  L'art. 2 e' sostituito dal seguente:
  "Il  limite della garanzia complessiva dello Stato, di cui all'art.
1  della  legge  21  agosto  1949, n. 638, per ciascuna operazione di
finanziamento,  e'  elevato  all'80 per cento delle perdite accertate
sull'operazione   stessa,   e   quello   della  garanzia  sussidiaria
complessiva,    limitatamente    ai   finanziamento   delle   imprese
(individuali o sociali) industriali, commerciali ed artigiane colpite
dalle  alluvioni  posteriori  alla  entrata  in  vigore  della  legge
predetta, e' elevato, per un primo fondo di garanzia, a a miliardi".

  L'art. 3 e' sotituito dal seguente:
  "Per  il  finanziamento  delle  operazioni  da  garantire  ai sensi
dell'art.  2  e'  anticipata  dallo Stato agli istituti ed aziende di
credito,  di  cui  al  successivo  art.  7,  la  somma di lire cinque
miliardi all'interasse annuo dell'per cento.
  "Con apposite convenzioni saranno regolati i rapporti fra il Tesoro
dello  Stato  e  gli istituti e le aziende di credito, in ordine alla
concessione  delle  anticipazioni di cui al comma precedente, nonche'
il  saggio dell'interesse, che non potra' superare il massimo del tre
per  cento in ragione di anno, da praticare alle imprese mutuatarie e
le modalita' di restituzioni da parte delle stesse.
  "Ciascuna  convenzione e' approvata con decreto dei Ministri per il
tesoro e per l'industria e il commercio".

  L'art. 4 e' sostituito dal seguente:
  "Ai  soli effetti della applicazione della legge 21 agosto 1949, n.
638,  e  del presente decreto, la misura del danno subito da ciascuna
impresa  sara'  accertata  dal  prefetto della provincia sentita, una
Commissione  presieduta  dall'intendente  di  finanza  e composta dal
presidente della locale Camera di commercio, industria ed agricoltura
e dal direttore dell'Ufficio provinciale industria e commercio.
  "La  Commissione  valutera'  tutti  i mezzi di prova utili per tali
accertamenti".

  L'art. 5 e' sostituito dal seguente:
  "Il  concorso  dello  Stato  nel  pagamento degli interessi, di cui
all'art. 2 della legge 21 agosto 1949, n. 638, e' elevato alla misura
massima del 3 per cento annuo.
  "Alle  imprese  che  intendano  provvedere  con  mezzi propri alla,
ricostruzione  e  riattivazione  degli impianti e alla ricostituzione
delle normali scorte di esercizio, sara' concesso, fino ad un massimo
del  venti per cento, un contributo da corrispondersi in base a stati
di  avanzamento  della  ricostruzione  o della riattivazione o della,
ricostruzione delle scorte accertati dall'Ufficio tecnico erariale.
  "La  Commissione,  di cui al precedente art. 4, accertato il danno,
propone   l'eventuale   contributo   da   assegnarsi   alle   imprese
interessate.  Il prefetto, esaminata tale proposta, emette il decreto
di concessione del contributo e l'intendente di finanza ne dispone il
pagamento  in  una  o  piu' soluzioni, secondo la qualita' del danno,
mediante  ordinativi  tratti  sui  fondi  anticipati  con  ordini  di
accreditamento  dell'importo  massimo  di  lire  50  milioni,  che il
Ministero  del tesoro e' autorizzato ad emettere anche in deroga alle
disposizioni  contenute  nell'art.  59  del regio decreto 18 novembre
1923,  n.  2440,  e  nell'art.  285  del  regolamento di contabilita'
generale  dello  Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n
827  per  la  parte  relativa  all'obbligo  della  presentazione  dei
rendiconti   prima   della   emissione   di   ulteriori   ordini   di
accreditamento a favore dello stesso funzionario delegato.
  "Per   la   corresponsione  del  concorso  negli  interessi  e  del
contributo, previsti nei precedenti commi, e' autorizzata la spesa di
lire un miliardo e mezzo".

  L'art. 6 e' sostituito dal seguente:
  "La  durata  del  finanziamento destinato alla ricostituzione delle
scorte  non  puo'  superare  quattro anni, esclusa ogni proroga anche
nella forma di prestito consolidato".
  "Salvo  il  disposto  del precedente comma, l'intendente di finanza
puo'  autorizzare, fin dall'inizio, la forma di prestito consolidato,
per  le  operazioni  di  cui  al precedente art. 2. Ove un'operazione
eccedesse    l'importo    di    lire    25.009.000,   e'   necessaria
l'autorizzazione,   su   proposta  dell'intendente  di  finanza,  del
Ministro  per il tesoro di concerto con il Ministro per l'industria e
il commercio".

  L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
  "Le  operazioni  creditizie di cui alla legge 21 agosto n. 1949, n.
638,  ed  al  presente  decreto,  possono essere effettuate oltre che
dagli istituti indicati nella legge medesima anche da quelli indicati
nell'ultimo  comma  dell'art.  1 della legge 27 ottobre 1950, n. 910,
nonche'  dagli  altri istituti ed aziende di credito, di cui al regio
decreto-legge  12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, che
siano autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio.
  "All'assegnazione  tra  gli  enti  finanziari  della  somma di lire
cinque  miliardi  prevista  dall'art.  3  del presente decreto, sara'
provveduto con decreto dei Ministri per il tesoro e per l'industria e
il   commercio,   con   preferenza   per   quegli  enti  che  operano
prevalentemente  nelle  zone  sinistrate  e  che  abbiano  avuto, per
effetto   di  pubbliche  calamita',  notevoli  immobilizzi  dei  loro
investimenti".

  Dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente art. 7-bis:
  "Alle   piccole   imprese   (individuali  o  sociali)  industriali,
commerciali  ed  agli artigiani, il cui danno accertato non superi le
lire  200.000,  sara' concesso un contributo, a fondo perduto fino al
novanta per cento del danno accertato.
  "La  concessione  dei  contributo  sara'  disposta  con decreto del
prefetto competente, sentita la Commissione di cui al precedente art.
4.
  "Per  la  erogazione  di detti contributi e' stanziata nel bilancio
dell'esercizio 1951-52, e per un primo stanziamento, la somma di lire
750.000.000.
  "La  ripartizione della somma stanziata fra le province interessate
verra'  effettuata  con  decreto  del  Ministro per l'industria, e il
commercio di concerto con il Ministro per il tesoro".

  L'art. 8 e' soppresso.
  L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
  "Per   gli   effetti  di  cui  all'art.  81,  quarto  comma,  della
Costituzione  della  Repubblica,  alla  copertura dell'onere di sette
miliardi  e  250  milioni  derivante  dall'applicazione  del presente
decreto  per  l'esercizio  1951-52  si  provvede  con  corrispondente
aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge sull'emissione dei
buoni del Tesoro novennali a premio con scadenza 1 gennaio 1961".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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