Legge Ordinaria n. 521 del 05/05/1952 (Pubblicata nella G.U. del 26 maggio 1952)
Norme per l'acceleramento della procedura di liquidazione delle pensioni.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I provvedimenti che dispongono nomine a posto stabile di ruolo dopo
il  periodo di prova o simile negli impieghi statali devono contenere
l'attestazione che l'impiegato abbia reso la dichiarazione prescritta
dal  l'art.  1  del  regio  decreto  28  giugno 1933, n. 704, circa i
servizi  di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati in precedenza
allo  Stato,  compresi  i  servizi  militari,  o  ad altri enti. Agli
effetti  del  trattamento  di  quiescenza saranno valutati soltanto i
servizi  denunziati  con  detta dichiarazione, alla quale l'impiegato
deve   allegare   i   documenti   di  cui  dispone,  salvo  l'obbligo
dell'Amministrazione  di  integrare  la  documentazione  ai sensi del
secondo comma dell'articolo citato.
  L'Amministrazione  e' tenuta a comunicare all'interessato, entro un
anno   dalla  sua  nomina  a  stabile,  il  decreto  Ministeriale  di
accertamento  dei servizi di cui al primo comma. Avverso tale decreto
e'  ammesso  ricorso alla Corte dei conti da parte dell'interessato e
da  parte  del  procuratore generale della Corte stessa entro novanta
giorni,  rispettivamente,  dalla data di comunicazione o da quella di
registrazione.  Trascorso  detto termine senza che sia stato proposto
alcun ricorso, il provvedimento diventa inoppugnabile.
  I  dipendenti  in  servizio di ruolo alla data di entrata in vigore
della  presente  legge,  i  quali  non  abbiano  ancora effettuata la
dichiarazione prevista dal primo comma del presente articolo, debbono
effettuarla  entro  un  anno  dalla data stessa. L'Amministrazione e'
tenuta  a  comunicare  il  decreto  Ministeriale  di accertamento dei
servizi entro due anni dalla resa dichiarazione.
  E'  fatta  salva  per coloro che cessino dal servizio entro un anno
dall'entrata   in   vigore  della  presente  legge,  la  facolta'  di
denunziare,  fino  a  novanta  giorni  dalla  data  di cessazione dal
servizio, i servizi eventualmente prestati allo Stato o ad altro ente
pubblico  prima  della nomina in ruolo. In tal caso l'accertamento e'
operato col decreto di liquidazione definitiva della pensione.
  Nel  caso  in  cui  il  dipendente  muoia  prima della scadenza dei
termini  di  cui  al precedente comma, la Amministrazione provvede di
ufficio, in sede di liquidazione, all'accertamento dei servizi.
 

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