Legge Ordinaria n. 53 del 08/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 19 febbraio 1952)
Disciplina del trasporto degli effetti postali sulle autolinee in concessione alle industrie private.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'accettazione, il trasporto e la consegna degli effetti postali da
parte  di ciascun concessionario dei servizi pubblici automobilistici
per  viaggiatori,  bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque
natura  e  durata  sono  disciplinati a mezzo di apposita cartella di
oneri,  da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta  del  Ministro  per  le poste e per le telecomunicazioni, di
concerto  con  il  Ministro  per  i  trasporti, sentito il parere del
Consiglio di Stato.
  I  canoni  da corrispondere, per il trasporto degli effetti postali
sono  commisurati  in  ragione  di  lire 3000 per chilometro di linea
autorizzata  per  il trasporto stesso, restando assorbito il compenso
suppletivo di lire 50 per ciascun ufficio intermedio servito.
  Qualora  per  i  trasporti  postali l'Amministrazione delle poste e
delle  telecomunicazioni ritenga di utilizzare la linea per un tratto
non  superiore a km. 15 o sul quale sono effettuate piu' di due corse
giornaliere  di  andata  e ritorno, il canone annuo chilometrico puo'
essere elevato a lire 4000.
  Le  disposizioni  di cui al presente articolo avranno vigore fino a
quando  non sara' proceduto alla emanazione di ulteriori norme per la
disciplina   dei   servizi  automobilistici  in  concessione  per  il
trasporto di viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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