Legge Ordinaria n. 6 del 08/01/1952 (Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1952)
Istituzione della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  istituita  la  "Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a
favore  degli  avvocati e dei procuratori" allo scopo di provvedere a
trattamenti di previdenza e di assistenza.
  La  Cassa,  con  sede in Roma, ha personalita' giuridica di diritto
pubblico.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


Blia.it NON utilizza cookie (v. informativa)
Per contattare la redazione di Blia.it potete scrivere a: info@blia.it (attenzione, blia.it non ha nessun rapporto con banche, scuole o altri enti/aziende, i cui indirizzi sono visualizzati al solo scopo di rendere un servizio agli utenti del sito)