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Legge Ordinaria n. 61 del 02/02/1952 (Pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1952)
Indennita' spettanti agli ufficiali incaricati dell'insegnamento presso gli Istituti di reclutamento e di istruzione della guardia di finanza.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  ufficiali  della  Guardia di finanza e dell'Esercito nominati
insegnanti,  titolari  od  aggiunti,  presso  l'Accademia e Scuola di
applicazione  e  presso  la  Scuola  sottufficiali  della  guardia di
finanza, sono dovute, per ciascun mese di durata effettiva dei corsi,
le seguenti indennita':

    indennita' di 1ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 3.300
    indennita' di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 2.000
    indennita' di 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.000
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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