Legge Ordinaria n. 633 del 23/05/1952 (Pubblicata nella G.U. del 19 giugno 1952)
Concessione di contributi integrativi dei bilanci comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Alle Amministrazioni dei comuni e delle province delle zone colpite
dalle   alluvioni  dell'autunno  1951,  nei  quali  sia  disposta  la
sospensione  totale  e  parziale  del pagamento dei tributi erariali,
comunali  e provinciali, possono essere concessi, fino al 31 dicembre
1953,   contributi   integrativi   da  parte  dello  Stato,  qualora,
nonostante  l'applicazione degli articoli 332 e 336 del testo unico 3
marzo  1934, n. 383, non possano conseguire il pareggio economico dei
propri bilanci.
  I   relativi   provvedimenti   sono  adottati,  su  proposta  della
Commissione  centrale  della  finanza locale, in sede di approvazione
dei  bilanci  degli  enti  interessati,  con decreto del Ministro per
l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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